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Quelli di SS2.0

penitenziario Asinara

In Italia il rapporto tra istituzione penitenziaria e tradizione marinara è stato stabilito, e lo è tuttora, in funzione dell’ubicazione di stabilimenti penitenziari su isole e località costiere. Nel corso del XIX secolo, però, il rapporto tra carcere e attività marinara trovava una sua specifica configurazione nella gestione dei bagni penali, stabilimenti penitenziari che, per la loro origine storica, godevano di una autonomia contabile e amministrativa alle dipendenze del Ministero della Marina, mentre i restanti stabilimenti penitenziari dipendevano dal ministero dell’Interno.

Prevista in quasi tutti gli stati pre-unitari, la pena ai lavori forzati, a tempo e a vita, espiata nei bagni penali, fu mantenuta anche nell’ordinamento penale del Regno d’Italia che continuò ad applicare, fino al 1860, gli antichi bandi e regolamenti dei Bagni penali del Regno Sardo, emanati il 26 febbraio 1826.

La riforma attuata con il r.d. 19 settembre 1860 emanava il “nuovo ordinamento dei bagni di terraferma e di Sardegna”, contenente il “r.d. relativo ai bagni stabiliti nell’isola di Sardegna”, il “regolamento per l’Amministrazione e la contabilità dei bagni” e il “regolamento di disciplina e interno ordinamento dei bagni”(Il regolamento di disciplina e di interno ordinamento dei bagni, costituito da sessantanove articoli, dettava le norme riguardanti le funzioni, specificava le attribuzioni di compiti delle varie figure preposte alla gestione dei bagni (Ispettore generale, direttori, cappellani, medici, guardiani) e la disciplina interna (condotta dei condannati e uso della catena). )

L’utilità dei Bagni, però, sia sotto il profilo dell’emenda del condannato che dell’utilità del lavoro prodotto dai forzati, era stata già da tempo messa in discussione da illustri giuristi e penitenziaristi che denunciavano l’assoluta incompatibilità di questi stabilimenti con i principi della riforma penitenziaria che il Regno d’Italia faticosamente andava elaborando.

Il cambio di gestione avvenne con Regio Decreto 29 novembre 1866, n. 3411 (con decorrenza dal 1° gennaio 1867); il passaggio amministrativo determinò anche una radicale, seppure graduale, riforma degli organici del personale di custodia addetto ai bagni. A partire da quell’anno, infatti, i custodi dei Bagni non furono più arruolati dalla Marina e furono sostituiti dalle guardie carcerarie, secondo le modalità di arruolamento stabilite per gli stabilimenti di pena ordinari. Il ruolo organico del personale addetto ai Bagni penali confluì poi, con il Regolamento del 1873, nel ruolo unico delle guardie carcerarie.

I bagni penali, quindi, continuavano a funzionare, ma la loro origine marinara era ridotta sempre più a una soluzione puramente nominale e sempre più irrilevante era il beneficio economico derivante dal lavoro dei forzati. Intanto, il governo, guardando agli esperimenti di altri Paesi, cominciò gradualmente a utilizzare il lavoro dei detenuti nell’attività di bonifica di zone incolte, malariche, aride. Il primo utilizzo di detenuti per lavori di dissodamento e sbancamento si ebbe nel 1885, a Roma, nella zona delle Tre Fontane, mentre un utilizzo sistematico si verificò a partire dal 1891. La Riforma penitenziaria introdurrà, infatti, le colonie penali agricole: in questo settore il lavoro dei forzati offriva migliori risultati nell’attività di dissodamento di terreni e di coltivazione.

La prima colonia agricola fu istituita sull’isola di Pianosa, nell’arcipelago toscano, mentre altre sorgeranno in vari luoghi situati sulla terraferma.

Sulle isole di Asinara, Pianosa e Gorgona fu impiegata la mano d’opera dei condannati per sbancare, dissodare, coltivare terre aspre e selvagge, bonificare terreni.

Successivamente alcune di queste terre furono destinate a famiglie di coloni gestite dall’Ente ferrarese per la colonizzazione interna (legge 30 novembre 1933, n. 1719).

Alcuni bagni penali, quindi, gradualmente furono riconvertiti in colonie agricole, ma, ormai, l’idea stessa di bagni penali era ormai definitivamente superata dalla nuova concezione della pena.

Le colonie penali agricole stabilite sulle isole, nei primi anni del Novecento erano così localizzate: Cuguttu (Alghero), S. Bartolomeo (Cagliari) Sarcidano (Isili) Mamone (Bitti) Asinara (Sassari) Castiadas (Cagliari) tutte situate in Sardegna, mentre nell’Arcipelago Toscano furono impiantate le colonie di Gorgona Capraia e Pianosa (Livorno), per un totale di 17.748,50 ettari.

A seguito della istituzione del Parco Nazionale dell’Asinara e del Parco Nazionale dell’Arcipelago Toscano, nel corso del 1998, trasferiti i detenuti che vi alloggiavano, le due isole, sono state cedute dall’Amministrazione penitenziaria alle rispettive amministrazioni regionali.

FONTI:

http://www.ristretti.it/areestudio/cultura/libri/storia_riforma_penitenziaria.pdf

http://www.giustizia.it/newsonline/specialepag40.htm


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